Tempo dal 1° giugno al 15 luglio 2020 per la presentazione dell’istanza di regolarizzazione di lavoratori agricoli, colf e badanti.
Se la domanda è presentata da cittadini italiani, dovrà essere inoltrata all’INPS, se da stranieri allo SPORTELLO UNICO per l’immigrazione (a patto che siano stati fotosegnalati in Italia prima dell’8 marzo 2020 od abbiano fornito dichiarazione di presenza). In entrambi i casi occorre indicare la DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO e la RETRIBUZIONE CONVENUTA (che non dovrà essere inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento).
Entro il medesimo lasso temporale, i migranti con permesso di soggiorno scaduto entro il 31 ottobre 2019 che siano già stati impiegati nel lavoro agricolo o domestico, possono inoltrare domanda di PERMESSO PER LA RICERCA DI LAVORO della durata di 6 MESI alla QUESTURA (sempre convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato).
COSTI.
A carico del datore che sottoscrive il contratto di soggiorno: contributo forfettario di € 400,00 “a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione” + unico versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale (ancora da definire con decreto interministeriale).
Con riferimento invece alla richiesta di permesso di soggiorno temporaneo, l’istante dovrà versare € 160,00 (di cui € 30,00 per la spedizione della domanda).
Il Decreto non sospende i procedimenti penali a carico dei datori di lavoro per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati legati allo sfruttamento della prostituzione e al reclutamento di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.
Inoltre, non sono ammessi alle procedure gli stranieri con provvedimenti di espulsione, segnalati per terrorismo, condannati per delitti contro la libertà personale, droga, favoreggiamento della prostituzione o “considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato”.