Inefficace il licenziamento orale.

È inefficace il licenziamento comminato in forma orale ai sensi dell’art. 2 l. 604/66. Ne deriva il diritto del lavoratore al risarcimento dal danno pari alle retribuzioni – comprensive dei ratei di mensilità supplementari e di TFR – che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del contratto. Così il Tribunale di Venezia, sezione lavoro, sentenza n. 123/2020 rg.

È il caso di una commessa assunta in un negozio veneziano e licenziata senza alcuna comunicazione scritta da parte del datore, e che pertanto ha deciso di ricorrere al Giudice del Lavoro al fine di veder tutelati i propri diritti.

Il Tribunale, in seguito all’espletata istruttoria, riconosceva altresì il mancato pagamento di indennità di cassa, lavoro notturno e domenicale, condannando parte datoriale alle relative differenze retributive.

Inefficace il licenziamento orale.
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