Anno: 2020

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cd. g.m.o.

L’art. 3 l. 604/1966 afferma che: “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Le scelte imprenditoriali sottese al predetto atto espulsivo, dunque, possono essere di carattere economico […]

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